Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune. Il relativo funzionamento è disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta e sottratto a controllo preventivo di legittimità.
La competenza si limita ad atti fondamentali indicati dalla legge, tra cui lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, programmi, piani finanziari, bilanci, conti consuntivi, convenzioni tra enti locali, costituzione di forme associative, ecc...
Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine fissato dallo statuto, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare. Spetta invece allo statuto la disciplina delle modalità di partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche.
I Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Negli altri Comuni lo statuto può prevedere l’elezione di un presidente del consiglio comunale: in caso negativo a presiederlo è il Sindaco stesso. Il presidente del consiglio ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo.
Il Consiglio Comunale non vota la fiducia al Sindaco a inizio mandato, ma può colpirlo con mozione di sfiducia. In tal caso tuttavia lo stesso Consiglio deve scioglersi per procedere a nuove elezioni.